Corte di Cassazione – Cessione di credito garantito da ipoteca e annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria.
Cassazione civile, Sez. I, 12 febbraio 2013 n. 3402 - Dott. Salmè, Pres. - Dott. Ragonesi, Rel.
Credito ipotecario - Cessione - Annotazione obbligatoria - Annotazione anche successiva alla dichiarazione di fallimento - Intermediario finanziario
L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. (Nel caso di specie, non avendo la curatela fallimentare sollevato alcuna contestazione sulla qualità di intermediaria finanziaria della creditrice, la Corte d'appello non avrebbe dovuto rigettare l'istanza di quest'ultima per mancanza di prove circa l'appartenenza della medesima alla categoria dei soggetti in questione.) (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione del credito, in senso ampio intese, qual è la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio; trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato il rapporto obbligatorio nella sua oggettività e pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di privilegio derivante da ipoteca costituita prima della apertura della procedura concorsuale, l'annotazione del trasferimento non dovrà essere necessariamente effettuata in data anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
L'inopponibilità stabilita dall'art. 45 l.f. riguarda infatti esclusivamente gli atti di disposizione suscettibili di vulnerare i diritti della massa dei creditori. L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, se eseguita dopo la sentenza di fallimento, comporta la mera sostituzione soggettiva nell'iscrizione originaria, e perciò anche nel grado, che assisteva il credito del creditore ipotecario surrogato, non la costituzione di una nuova ipoteca, non configurando pertanto un atto pregiudizievole per il fallimento. In sostanza, detta annotazione comporta un pregiudizio, di mero fatto, e del tutto legittimo, limitato ai creditori ammessi al riparto in posizione subordinata. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Nel caso di cessione del credito munito di ipoteca l'annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua dichiarazione. Tale annotazione, rientrando comunque tra le varie formalità previste dall'art. 45 l.f., è disciplinata dall'art. 2843 c.c., in base al quale l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca a margine della iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l'inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti. Da ciò discende che, in generale, perché un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine dell'iscrizione d'ipoteca prima o dopo la dichiarazione di fallimento. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
L'art. 58 del testo unico bancario, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, esclude la necessità dell'annotazione della cessione del credito nel caso di cessione di crediti ipotecari in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
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