Corte di Cassazione (26448/2023) – Cessione di immobile effettuato da soggetto fallito: il notaio che non accerti lo status dell'alienante è, salvo fornisca prova dell'impossibilità di farlo, responsabile del danno patito dall'acquirente.

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Data di riferimento: 
13/09/2023

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 settembre 2023, n. 26448 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Cristiano Valle.

Compravendita di immobile stipulata da soggetto fallito – Notaio rogante – Dovere professionale di accertare lo status del cedente – Mancato riscontro – Non comprovata impossibilità di effettuarlo – Responsabilità per danni nei confronti dell'acquirente.

Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29877/CrisiImpresa?Responsabilit%C3%A0-del-notaio-per-il-danno-patito-dall%27acquirente-di-un-immobile-venduto-da-persona-fallita

https://wCessione di immobile effettuato da soggetto fallito – Notaio rogante – Dovere oww.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-13-settembre-2023-n-26448-pres-scarano-est-valle

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: