Corte di Cassazione (26448/2023) – Cessione di immobile effettuato da soggetto fallito: il notaio che non accerti lo status dell'alienante è, salvo fornisca prova dell'impossibilità di farlo, responsabile del danno patito dall'acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 settembre 2023, n. 26448 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Cristiano Valle.
Compravendita di immobile stipulata da soggetto fallito – Notaio rogante – Dovere professionale di accertare lo status del cedente – Mancato riscontro – Non comprovata impossibilità di effettuarlo – Responsabilità per danni nei confronti dell'acquirente.
Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento. (Massima Ufficiale)
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