Corte di Cassazione (35794/2023) Il pagamento del credito sorto nel corso del concordato non è atto di straordinaria amministrazione e come tale non necessita di autorizzazione ex art 167 L. fall. e non è colpito dalla sanzione dell’inefficacia.
Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2023, n. 35794. Pres. Cristiano. Est. Crolla.
Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d’impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia – Esclusione.
In materia di concordato preventivo, il pagamento di un credito sorto in costanza di procedura, non integrante l'ipotesi di un atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori), che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, abbia ritenuto funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 L. fall. e, non essendo colpito dalla sanzione dell’inefficacia, non è revocabile. Massima Ufficiale