Tribunale di Novara - Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione e vaglio del tribunale.

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Data di riferimento: 
03/04/2013

Tribunale Novara, 03 aprile 2013 - Pres. Quatraro - Est. Guendalina Pascale.

Procedura di insolvenza - Sede dell'impresa - Coincidenza tra sede legale ed effettiva - Presunzione iuris tantum - Superamento della presunzione - Requisiti.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Contemperamento tra il vantaggio alla massa dei creditori e il pregiudizio al contraente - Valutazione riservata tribunale - Criteri di giudizio.

Concordato preventivo - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Comparazione degli oneri derivanti dallo scioglimento o dalla sospensione - Indicazione nella istanza al tribunale - Necessità.

La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'impresa non può dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali. Parimenti, non valgono ai fini del superamento della medesima presunzione né la stipulazione in altro luogo di contratti di locazione, fornitura dell'energia elettrica e del servizio telefonico, trattandosi di attività preparatorie e interne, come tali inidonee ad evidenziare il trasferimento di sede, né la riunione in altro luogo dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È riservato al vaglio del tribunale il contemperamento tra il vantaggio che deriva alla massa dei creditori ed il danno che subisce il contraente per effetto dello scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F.; a tal fine il tribunale dovrà tener conto delle condizioni contrattuali vigenti ed il rischio che la scelta di sciogliere il rapporto negoziale riverbera sulla procedura anche in considerazione del contenzioso che ne potrebbe scaturire. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La richiesta di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. deve essere accompagnata dalla comparazione tra gli oneri conseguenti alla prosecuzione dei contratti e quelli che conseguirebbero allo scioglimento o alla sospensione dei medesimi quali l'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e da soddisfarsi come credito anteriore al concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro

 (Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]