Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo: rigetto del credito prescritto.

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Data di riferimento: 
22/10/2008

Qualora il ricorrente, in ciascuno dei gradi di giudizio relativi alla vicenda processuale abbia agito per il recupero di un proprio credito convenendo in giudizio (sia ai fini della vocatio in ius come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione sia con conforme notifica dell'atto stesso) i commissari giudiziali e liquidatori della procedura di concordato preventivo e mai alcun atto sia stato notificato al legale rappresentante della società asseritamente debitrice, la predetta azione non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti della società e pertanto l'istanza di fallimento fondata sul credito prescritto va rigettata.

Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]