Corte di Cassazione (5299/2013) – Fatti equipollenti ex art. 2704 c.c.: timbro postale su foglio allegato al contratto.

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Data di riferimento: 
04/03/2013

Cassazione civile, sezione I, 4 marzo 2013 n. 5299 - Presidente Rordorf - estensore Di Virgilio.

Stato passivo - Contratto di anticipazione su fatture - Mancanza di data certa - Prova dell'anteriorità del titolo - Documento separato allegato - Timbro postale - Fatto equipollente.

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità alla procedura di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, allorquando venga dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., comma 1, sarà il giudice di merito a valutare caso per caso la sussistenza e l'idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza della data del documento; tale fatto non dovrà comunque essere riconducibile al soggetto che lo invoca, dovendo peraltro essere sottratto alla sua disponibilità. (Anna Serafini - Riproduzione riservata) Si può ritenere comunque raggiunta la prova dell'anteriorità al fallimento del contratto d'anticipazione su fatture, non dotato di data certa, in forza del timbro postale apposto sul frontespizio dell'elenco delle fatture di cui ad un foglio separato, solo materialmente congiunto al documento contrattuale, quando in ogni caso la somma dei crediti ivi indicata corrisponda alla somma delle fatture di cui all'allegato e le fatture presentino tutte data immediatamente antecedente a quella del documento contrattuale dotato di data certa. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]