Trib. Messina -Natura coattiva delle vendite eseguite mediante rogito notarile dal liquidatore giudiziale del conc. preventivo.
Tribunale Messina, 08 maggio 2012 - - .
Concordato preventivo - Liquidazione dei beni - Natura coattiva delle vendite poste in essere dal liquidatore giudiziale - Potere del giudice delegato di ordinare la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli - Sussistenza.
Le vendite effettuate dal liquidatore giudiziale del concordato preventivo in conformità alle previsioni del decreto di omologa hanno natura di "vendite forzate", non riconducibili alla libera determinazione dell'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale. Il giudice delegato può, pertanto, ordinare, ai sensi degli articoli 108 e 182 l.f., la cancellazione di tutte le iscrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni oggetto di vendita coattiva, così come prevede l'articolo 2884 c.c. (Nel caso di specie, la vendita erano state eseguite mediante rogito notarile). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Messina 8 maggio 2012.pdf | 317.62 KB |