Tribunale di Bologna - Revocatoria delle rimesse bancarie – Ininfluenza del fido – Concetto di consistenza.

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Data di riferimento: 
04/08/2011

Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2167 del 4/08/2011 - Estensore Dr Giuseppe Colonna

Revocatoria delle rimesse bancarie - Ininfluenza del fido - La consistenza delle rimesse non va fatta con riferimento a una percentuale - Articolo 70 l.f. - Conoscenza dello stato di insolvenza - Revocabilità del pegno. Il disposto dell'art. 67, co. 3, lett. b), riferendosi al termine rimesse bancarie, in luogo del preesistente "pagamento", rende superfluo il riferimento al fido. (Giuseppe Rebecca - Riproduzione riservata).

Relativamente alla determinazione delle rimesse consistenti, il riferimento ad un parametro in termini percentuali pare arbitrario. Il riferimento da fare è all'andamento complessivo del conto e non delle singole rimesse. (Giuseppe Rebecca - Riproduzione riservata).

L'art. 70 l.f. è applicabile anche ante 1/01/2008. (Giuseppe Rebecca - Riproduzione riservata).

Un istituto di credito è soggetto in possesso degli strumenti necessari per valutare appieno la situazione dei propri clienti ed in particolare dei rapporti tra indebitamento e autonomia finanziaria. (Giuseppe Rebecca - Riproduzione riservata).

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: