Tribunale di Roma - Condizioni per la falcidia dei creditori privilegiati nel concordato preventivo e transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
01/02/2012

Tribunale Roma, 01 febbraio 2012 - Pres. Monsurrò - Est. Lucia Odello.

Concordato preventivo - Falcidia dei creditori privilegiati - Condizioni - Credito dell'erario - Transazione fiscale - Necessità.

Nel concordato preventivo, la falcidia dei creditori privilegiati è ammessa a condizione che la misura del soddisfacimento proposto non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato dalla vendita dei beni sui quali il privilegio insiste e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non abbia l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Pertanto, solo nel caso in cui, attraverso una perizia giurata del professionista abilitato, si attesti che il bene su cui insiste il privilegio non ha capienza tale da garantire il pagamento integrale dei creditori prelatizi, è possibile un loro soddisfacimento parziale, non inferiore al valore di realizzo del bene. Alla luce di questi principi, appare evidente che non è possibile destinare parte del ricavato dai beni sui quali grava il privilegio al pagamento dei creditori chirografari a meno che il creditore privilegiato sia rappresentato dall'erario che abbia prestato il consenso ad una transazione fiscale che preveda appunto la falcidia del proprio credito (fatta eccezione per l'Iva il cui pagamento può essere solo dilazionato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]