Trib. Modena - Domanda di concordato in continuità con riserva di presentazione della proposta e oneri informativi.

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Data di riferimento: 
22/10/2012

Tribunale Modena, 22 ottobre 2012 - Pres. Eleonora De Marco - Est. Valentina Giasi.

Concordato con continuità aziendale - Domanda con riserva di presentazione della documentazione e del piano - Autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori funzionali all'esercizio dell'attività - Indicazione specifica dell'importo del credito da pagare - attestazione del professionista sul carattere funzionale del credito.

Concordato con continuità aziendale - Domanda con riserva di presentazione della documentazione e del piano - Autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori funzionali all'esercizio dell'attività - Obblighi informativi con cadenza mensile - Contenuto.

In presenza di domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 182 quinquies, comma 4, legge fallimentare e con riserva di presentazione della documentazione e del piano ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, l'autorizzazione del tribunale al pagamento di crediti sorti anteriormente al deposito del ricorso, per prestazioni e servizi che abbiano carattere funzionale all'esercizio dell'attività, potrà essere concessa mediante indicazione specifica dell'importo del credito da pagare e sulla scorta della attestazione del professionista prevista dalla prima delle due norme citate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove venga formulata domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e con riserva di presentazione della documentazione e del piano e il tribunale autorizzi il pagamento di determinati crediti funzionali all'esercizio dell'attività sorti anteriormente al deposito del ricorso, gli obblighi informativi periodici previsti dall'articolo 161, comma 8, legge fallimentare, potranno consistere nel deposito, con cadenza mensile, di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al giorno 30 del mese precedente, corredata di un prospetto relativo all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, con indicazione dettagliata delle operazioni attive e passive superiori ad un determinato importo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Vito Misino

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]