Tribunale di Padova - Ammissione allo stato passivo con riserva di credito basato su lodo irrituale.

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Data di riferimento: 
20/07/2012

Tribunale Padova, 20 luglio 2012 - Pres. Spaccasassi - Est. Maria Antonia Maiolino.

Opposizione allo stato passivo - Procedimento - Mancato deposito del provvedimento impugnato - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Inapplicabilità delle norme sull'appello all'opposizione allo stato passivo.

Accertamento del passivo - Ammissione con riserva - Credito fondato sul lodo arbitrale irrituale - Applicazione dell'articolo 96, comma 2, n. 3, l.f. - Esclusione - Natura negoziale del lodo.

Il mancato deposito del provvedimento impugnato con l'opposizione allo stato passivo non è causa di improcedibilità né di inammissibilità del gravame poiché le cause di definizione in rito del procedimento hanno carattere tassativo e le norme dettate dal codice di procedura civile in tema di appello non sono applicabili in via analogica allo speciale procedimento di opposizione allo stato passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è possibile ammettere al passivo "con riserva", ai sensi dell'articolo 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare, il credito fondato su un lodo arbitrale irrituale, il quale, trattandosi di atto avente esclusivamente natura negoziale, non è equiparabile alla sentenza di primo grado non passata in giudicato cui la norma citata fa riferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Valeria Cicero - Studio SCA

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]