Corte di Cassazione – Concordato preventivo:mezzi di impugnazione contro l'omologa - Nomina, requisiti e poteri del liquidatore.

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Data di riferimento: 
15/05/2011

Cassazione civile, Sez. I, 15 maggio 2011 n. 15699 - Dott. Proto Presidente - Dott. Ragonesi Relatore

Decreto di omologa del concordato preventivo - Carattere decisorio - Impugnazioni - Reclamo alla corte d'appello a fronte di opposizioni - Ricorso immediato per cassazione in assenza di opposizioni.

Nomina liquidatore - Requisiti ex art. 28 l.f. - Cessione dei beni - Estraneità dall'attività di liquidazione del debitore - Intervento del giudice delegato  - Limiti al potere del Tribunale di integrare la proposta concordataria - Potere di nomina dei professionisti - Responsabilità personale del liquidatore.

In tema di concordato preventivo, l'art. 183 legge fall., quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, stabilisce che avverso il decreto del tribunale che si pronuncia sull'omologazione va proposto reclamo alla corte d'appello, mentre l'art. 180, comma 3, legge fall. prevede che tale decreto non sia soggetto a reclamo, in mancanza di opposizione dei creditori. Dal combinato disposto di tali norme consegue che il reclamo alla corte d'appello può effettuarsi allorché l'omologazione venga respinta ovvero qualora venga accolta, nonostante la presenza di opposizioni, mentre, laddove nessun creditore abbia proposto opposizione, è ammissibile ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. (Massima ufficiale)

In tema di concordato preventivo con cessione di beni, la nomina del liquidatore riveste carattere necessario e vincolante; risulta inoltre imprescindibile il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l.f.. Spetterà, pertanto, al tribunale, con il decreto di omologazione, la nomina del liquidatore tanto nell'ipotesi in cui la medesima non sia stata effettuata a monte con la proposta di concordato, quanto nel caso in cui il liquidatore sia stato nominato dall'imprenditore nell'istanza concordataria ma senza il rispetto dei requisiti di legge. Sarà poi di competenza esclusiva del liquidatore nominato provvedere alla liquidazione tramite cessione dei beni, nonché alla gestione effettiva dell'attività stessa: tale attività non potrà pertanto essere svolta parallelamente ovvero in sostituzione dal debitore concordatario, il quale non è autorizzato dalla legge ad intervenire o interferire nella liquidazione. Al giudice delegato, invece, l'ordinamento non riconosce espressamente neppure un potere di sorveglianza sull'esecuzione del concordato, posto che l'art. 185 l.f., nel richiamare il solo II° comma dell'art. 136 l.f., attribuisce detto potere esclusivamente al commissario giudiziale. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]