Corte di Cassazione – Responsabilità ex art. 40 II° comma c.p. dell’amministratore senza deleghe e potere informativo

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Data di riferimento: 
22/09/2009

Cassazione penale, sez. V , 22 settembre 2009 n. 36595 - dott. Renato Luigi Calabrese Presidente

La riforma del 2003, pur non avendo apportato sostanziali modifiche ai poteri ed agli obblighi degli amministratori non operativi e dei sindaci, ha certamente ristretto l'ambito della responsabilità penale di tali soggetti: il preesistente generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione è stato infatti sostituito da un dovere di informazione, ed eventualmente di intervento, nel momento in cui, avuta conoscenza di quanto deciso dagli organi sociali, si ritengano tali decisioni pregiudizievoli. Gli amministratori privi di deleghe ed i sindaci sono infatti titolari di un potere/dovere informativo, che devono certamente attivare, per attingere notizie utili all'esercizio del loro mandato, quando percepiscano segnali di pericolo, sintomi di patologia nelle operazioni da compiere, o quantomeno indici rivelatori del fatto illecito già posto in essere o che sarà posto in essere dagli amministratori operativi. In presenza della prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo sopradescritto si configura, ex art. 40 II° comma c.p., l'obbligo giuridico degli amministratori non operativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito; la mancata attivazione in presenza di tali circostanze comporta l'affermazione della penale responsabilità dei medesimi, avendo la loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l'evento di danno. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: