Tribunale di Brindisi - Reclamo incidentale avverso gli atti del giudice delegato e termine per la proposizione.
Reclamo art.26
Tribunale Brindisi, 01 febbraio 2012 - Pres. Giardino - Est. Palmieri.
Concordato preventivo - Reclamo avverso gli atti del giudice delegato - Liquidazione di compenso professionisti - Legittimazione del creditore - Sussistenza.
Reclamo avverso gli atti del giudice delegato - Reclamo incidentale - Ammissibilità.
Reclamo avverso gli atti del giudice delegato - Termine per la proposizione - Reclamo incidentale - Udienza di discussione del reclamo principale.
Il singolo creditore è legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'articolo 26, legge fallimentare avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, provvede alla liquidazione del compenso di un professionista che ha assistito l'imprenditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell'ambito del procedimento di reclamo di cui all'articolo 26, legge fallimentare deve ritenersi ammissibile la proposizione del reclamo incidentale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il termine lungo per la proposizione del reclamo di cui al quarto comma dell'articolo 26, legge fallimentare deve essere rispettato da colui che propone reclamo principale e non dal reclamante in via incidentale. Il reclamo incidentale può, pertanto, essere proposto fino all'udienza fissata per la discussione del reclamo principale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Mario Chirico
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
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