Tribunale di Udine – Esercizio provvisorio – presupposti.
Tribunale di Udine, 10 dicembre 2011 - Est. Pellizzoni
L'art. 104 l. fall. prevede l'opportunità, per il tribunale, di disporre con la sentenza dichiarativa di fallimento la continuazione dell'attività d'impresa non più in presenza di esclusivi interessi privati dei creditori al miglior risultato della liquidazione concorsuale ma anche a fronte di interessi generali di natura meramente pubblicistica, quali la tutela dei dipendenti della società ovvero l'espletamento di servizi pubblici, connessi all'attività svolta dalla società fallita. Saranno gli organi della procedura a dover valutare la sussistenza dei due presupposti richiesti dalla norma: la necessità di evitare un danno grave ( ma non più irreparabile, secondo la precedente formulazione della norma) derivante dall'interruzione dell'attività e l'assenza di pregiudizio per i creditori, intesa quantomeno come risultato neutro della gestione sotto il profilo economico, non essendovi invece necessità che la continuazione dell'attività produca un utile. Ottenuto infatti il parere favorevole del comitato dei creditori alla prosecuzione dell'attività, spetterà al giudice delegato vagliare, tanto sotto il profilo della legittimità , quanto sotto il profilo del merito, la richiesta del curatore; giudice che potrà quindi autorizzare l'esercizio provvisorio e fissarne i limiti temporali, sulla base della relazione del curatore e del piano finanziario dettagliato, con illustrazione altresì delle modalità di conduzione dell'azienda da un punto di vista imprenditoriale. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)
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