Corte di Cassazione - Revocatoria -Difese del convenuto proponibili per la prima volta in appello.

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Data di riferimento: 
04/03/2011

Cassazione, sez. VI, sottosezione I, 4 marzo 2011 n. 5333 Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -

Nella materia specifica della revocatoria fallimentare, le eccezioni del convenuto dirette a contestare l'esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 c.p.c. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]