Trib. di Roma - Procedura di insolvenza di rilevanza comunitaria, azione revocatoria e deroga alla lex loci concursus.
Tribunale Roma, 02 febbraio 2011 - - Est. Luisa De Renzis.
Procedura di insolvenza di rilevanza comunitaria - Azione revocatoria - Applicazione della lex loci concursus - Deroga pattizia - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il principio per cui le procedure di insolvenza di rilevanza comunitaria sono assoggettate alla lex loci concursus, sancito in via generalizzata dall'art. 4, par. 1 del reg. CE n. 1346 del 20 maggio 2000 e dall'art. 4, par. 2, lett. m) avuto riguardo alle azioni dirette a ottenere l'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, subisce una significativa deroga ad opera dell'art. 13 dello stesso regolamento, il quale stabilisce l'inapplicabilità del citato art. 4, par. 2, lett. m) quando il beneficiario dell'atto provi che quest'ultimo è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura. L'azione revocatoria esercitata nell'ambito di una procedura di insolvenza aperta in uno degli Stati membri sarà, pertanto, regolata dalla legge sostanziale di uno Stato membro diverso qualora risulti che le parti abbiano espressamente assoggettato il relativo negozio ad una legge diversa da quella dello stato di apertura della procedura. (Nel caso di specie, ritenuta applicabile la legge sostanziale tedesca, la quale prevede un termine diverso per l'esercizio dell'azione, è stata ritenuta improponibile l'azione revocatoria di un atto assoggettato dalle parti alla legge tedesca, nonostante la procedura di amministrazione straordinaria si fosse aperta in Italia). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio
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