Corte di Cassazione - Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività del capo di condanna alle restituzioni.
Cassazione civile, sez. I , 29 luglio 2011, n. 16737 - Pres. Proto - Est. Scaldaferri.
Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.
La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l'art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall'altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all'accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva). (massima ufficiale)
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line ww.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione 29 luglio 2011 n. 16737.pdf | 165.25 KB |