Corte di Cassazione – Irrevocabilità delle rimesse effettuate dal fideiussore:presupposti.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 08/08/2011 - 15:34
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Data di riferimento:
14/02/2011
Cassazione civile, sez. I, 14/02/2011, n. 3583, pres. Proto Vincenzo, rel. Di Palma Salvatore
Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, Legge Fallimentare, quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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Cassazione civile 14 febbraio 2011 n. 3583.pdf | 188.62 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]