Corte d'Appello di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.
Appello Roma, 31 maggio 2011 - Pres. Pandolfi - Est. Reali.
Fallimento - Giudizio di Reclamo - Effetto devolutivo - Preclusioni probatorie del giudizio di Appello - Inapplicabilità.
Fallimento - Giudizio di Reclamo - Produzione documentale successiva al deposito del ricorso - Inammissibilità.
Fallimento - Reclamo - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione della procedure esecutive - Applicabilità alla procedura fallimentare.
Fallimento - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Parere del Prefetto - Superfluità ai fini della concessione del beneficio della sospensione della procedura.
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non sono applicabili le preclusioni probatorie previste in tema di giudizio di appello, stante l'esclusione, ad opera del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, di ogni richiamo alla disciplina di tale impugnazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il venir meno di preclusioni probatorie nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non consente che vengano effettuate, successivamente al deposito dell'istanza ex art. 18 l. fall., ulteriori produzioni documentali, fatti salvi i fatti sopravvenuti non conoscibili al momento della proposizione del reclamo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Secondo una interpretazione costituzionale orientata, l'art. 20, comma 4, legge 23 febbraio 1999 n. 44, (sulla sospensione dei procedimenti esecutivi) è applicabile anche alla procedura fallimentare, atteso che, mentre al debitore esecutato sarebbe concesso un termine dilatorio per poter, ove possibile, saldare i propri debiti con il provento sovventorio di cui all'art. 1 legge 44/1999, ciò non sarebbe consentito al debitore, pur non ancora esecutato, ma nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In considerazione della sopravvenuta incostituzionalità del VII comma dell'art. 20, l. n. 44/99, nella parte in cui prevedeva il carattere vincolante del parere del Prefetto ai fini della concessione della sospensione del procedimento, il giudice può deliberare la fondatezza della richiesta di elargizione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione della procedura fallimentare anche in assenza della suddetta attività consultiva. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
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