Corte di Cassazione - Coadiutore del curatore e determinazione del compenso.
Cassazione civile, sez. VI , 08 febbraio 2011, n. 3066 - Pres. Proto - Est. Zanichelli.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso - Prestazioni eseguite in favore di procedura fallimentare - Onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del D.M. 30 maggio 2002 - Perizia in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili - Onorario fisso ex art. 5 della tariffa di cui al citato D.M. - Configurabilità - Fondamento - Incarico avente ad oggetto attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti ed operazioni di contabilizzazione - Apprezzamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del D.M. 30 maggio 2002, nella specie per prestazioni effettuate in favore di una procedura fallimentare, le attività compensate con onorario fisso ai sensi dell'art. 5 (che si riferisce alla perizia ed alla consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili) si distinguono da quelle compensate con un onorario variabile ai sensi dell'art. 4 (che riguarda la consulenza in materia di bilancio e conto profitti e perdite), perché le prime sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione, mentre le seconde sono configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti. Ne consegue che l'onorario deve essere calcolato secondo il criterio della percentuale per scaglioni, previsto dall'art. 4 citato, quando l'incarico abbia avuto ad oggetto l'accertamento e la valutazione del reddito aziendale per un lungo arco di tempo e la ricostruzione sulla base dei documenti prodotti della relativa contabilità, atteso che l'esame dei bilanci in sè non rende comunque applicabile il già menzionato art. 4 della tariffa, essendo invece rilevante se il documento debba essere assunto come dato o sottoposto ad esame critico. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha precisato che costituisce apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito e censurabile solo sotto il profilo dell'incongruità della motivazione, la circostanza che per l'espletamento dell'incarico sia stato necessario un esame critico dei bilanci e la valutazione di talune voci oppure una semplice estrazione di dati contabili da impiegare come elementi assunti come veritieri ai fini della risposta ai quesiti ovvero per la valutazione della condotta degli amministratori e l'individuazione di un eventuale danno). (massima ufficiale)
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Corte di Cassazione 8 febbraio 2011 n. 3066.pdf | 134.66 KB |