Tribunale di Prato – Recesso anticipato del curatore/locatore dal contratto di locazione e determinazione dell’equo indennizzo.

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Data di riferimento: 
05/05/2011

Tribunale Prato, 05 maggio 2011 - - Est. Raffaella Brogi.

La determinazione dell'equo indennizzo da corrispondere al conduttore nell'ipotesi prevista dall'art. 80 l. f. (durata del contratto superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, esercizio della facoltà entro un anno dalla dichiarazione di fallimento), in mancanza di accordo tra le parti, deve essere rimessa al giudice delegato, così come disposto dall'art. 80, legge fallimentare e non dal giudice che emette la sentenza di accertamento dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]