Tribunale di Varese – Crediti antecedenti alla domanda di concordato preventivo
Tribunale di Varese, 11 aprile 2011 - Pres. Santangelo, Est. Cosentino.
Deve ritenersi inammissibile, in quantoin violazione delle norme stabilite in tema di concorso dei creditori, la proposta di concordato preventivo che attribuisce ai crediti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato un trattamento peculiare, qualificandoli come crediti prededucibili e sottraendoli alle falcidie previste per i crediti di uguale natura, privi di tale qualità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Al concordato preventivo non possono applicarsi le norme dettate dagli artt. 72 ss. LF in tema di rapporti pendenti; tali norme, infatti, presuppongono lo spossessamento del fallito e la cristallizzazione dell'attivo fallimentare, che nel concordato preventivo difettano (l'imprenditore continua a poter disporre dei propri beni, con alcune restrizioni non sovrapponibili a quelle fallimentari). Ne consegue che nel concordato preventivo la prosecuzione dei rapporti pendenti e la loro integrale esecuzione costituisce la regola e non ammette l'inserimento degli eccezionali poteri di scelta del curatore fallimentare. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini)
La prededucibilità di ragioni di credito sorte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato può trovare giustificazione solo ed esclusivamente in speciali norme di legge che sono state introdotte, ad esempio, con l'art. 182 quater LF proprio per affermare la prededucibilità di peculiari posizioni creditorie (in particolare, quelle relative a finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, dunque, prima di essa) che, altrimenti, sarebbero state collocate in via concorsuale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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