Tribunale di Monza – Efficacia preclusiva dell’ammissione al passivo e compensazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/04/2011

Tribunale Monza, 12 aprile 2011 - dott.ssa A. Paluchowski

Se il creditore nella domanda di ammissione allo stato passivo di un credito residuo non deduce l'intervenuta compensazione, non può ritenersi che la pronuncia del giudice delegato, che pur ammetta il credito in conformità alla richiesta, produca una preclusione endo-fallimentare ( che privi il curatore della facoltà di esperire azione revocatoria), in quanto tale decisione non presuppone neppure implicitamente alcuna valutazione circa la validità ed efficacia della parte di credito soddisfatta. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
(cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 16508, in http://www.unijuris.it/node/756)

Nella valutazione della scientia decoctionis, il non qualificarsi il creditore come operatore specializzato del credito rende più specifico l'onere della prova e richiede una gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari più stretta di quanto potrebbe argomentarsi per altri soggetti dotati di strutture interne di raccolta dati, di banche dati di categoria, di sistemi di rilevazione dell'insolvenza che riescono a fornire un'efficace sistema di allarme di fronte alla crisi irreversibile dei propri clienti ( ad esempio le banche). ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Sulla somma revocata devono essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione, in virtù della natura costitutiva dell'azione. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Monza 12 aprile 2011.pdf717.42 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]