Corte di Cassazione (35794/2023) Il pagamento del credito sorto nel corso del concordato non è atto di straordinaria amministrazione e come tale non necessita di autorizzazione ex art 167 L. fall. e non è colpito dalla sanzione dell’inefficacia.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 16/02/2024 - 09:30Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2023, n. 35794. Pres. Cristiano. Est. Crolla.
Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d’impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia – Esclusione.