Tribunale di Roma – Relazione giurata da allegare in sede di concordato fallimentare che preveda la falcidia del creditori prelatizi: utilizzabilità da parte di terzi concorrenti e presupposti per poterne contestare la mancanza o il suo essere viziata.

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Data di riferimento: 
11/10/2023

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 11 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Vittorio Carlomagno, Rel. Marco Genna, Giud. Claudio Tedeschi.

Proposta di concordato fallimentare – Previsione della falcidia dei creditori prelatizi –   Riconoscimento di un grado di soddisfazione non inferiore all'alternativa liquidatoria – Relazione di un professionista indipendente che attesti la ricorrenza di detto presupposto – Necessaria allegazione – Successiva presentazione di proposte concordatarie concorrenti – Utilizzabilità della precedente relazione – Fondamento.

Concordato fallimentare - Relazione di un professionista indipendente da obbligatoriamente prodursi – Finalità di tutela del ceto creditorio – Mancata allegazione o presentazione di una attestazione viziata – Creditori prelatizi e non – Soli soggetti legittimati a rilevare tali circostanze – Possibilità di riscontrarle anche da parte del giudice in sede di omologazione – Sollevazione di opposizioni da parte di creditori dissenzienti – Presupposto necessario.

La relazione giurata di un professionista che, con riferimento ad una proposta di concordato fallimentare, l'art. 124, terzo comma, L.F. prevede debba essere presentata laddove sia contemplato il non integrale soddisfacimento  dei creditori prelatizi, come volta ad accertare che  il grado di soddisfazione non sia inferiore a quello conseguibile in ragione della collocazione preferenziale in caso di liquidazione, non è configurata come un atto di parte, stante che, a differenza di quanto previsto dall'art. 160, secondo comma, L.F. con riferimento all'analoga relazione nel concordato preventivo e dall'art. 161, terzo comma, L.F. per l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario, non è il proponente che designa il professionista ma la nomina dell'esperto è previsto sia effettuata dal tribunale; ne consegue che costituisce un atto della procedura che una volta depositato concorre a formare il fascicolo del fallimento e del concordato fallimentare e non è secretata, onde, come tale, è utilizzabile da chiunque abbia la facoltà di accedere al fascicolo della procedura e del subprocedimento concordatario, dunque anche da parte di un terzo che intenda formulare una proposta concordataria concorrente, ciò in quanto la scelta da parte di questi di avvalersi dalla relazione giurata già in atti, anziché dover ricorrere ad una nuova perizia, risponde ad obiettive esigenze di speditezza e semplificazione della procedura, in particolare nella sua fase terminale, in quanto evita che i creditori chiamati al voto, destinatati della stessa, e gli organi della procedura, in presenza di stime diverse, debbano in modo oltremodo difficoltoso compararle con conseguente allungamento, appunto, dei tempi di definizione di quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Essendo la relazione richiesta a fronte di una proposta di concordato fallimentare posta a tutela del ceto creditorio e in particolare, ma non esclusivamente, di quelli privilegiati come direttamente interessati alla falcidia dei loro crediti per l'incapienza dell'attivo fallimentare, sono solo i creditori, prelatizi e non, a potersi dolere della sua mancanza o dei vizi della stessa, non già chi proponga proposte concordatarie concorrenti, sia pure esso il debitore fallito, tant'è che unicamente il giudice, nell'ambito della valutazione a lui demandata ex art. 129, settimo comma, L.F. in ordine alla praticabilità di soluzioni alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfacimento dei creditori, può, nel solo caso però che creditori dissenzienti abbiano proposto opposizione all'omologa, prendere in considerazione la mancanza e i vizi della relazione giurata. In assenza della proposizione di opposizioni da parte di creditori dissenzienti, infatti, il giudice può omologare la proposta di concordato fallimentare anche laddove non sia accompagnata da tale relazione, come pure può farlo laddove la curatela già disponga di perizie giurate di stima dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, ovvero si siano svolti, con esito negativo, precedenti esperimenti di vendita degli stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30322/CrisiImpresa?Concordato-fallimentare%3A-chi-formula-una-proposta-concorrente-ha-facolt%C3%A0-di-accedere-alla-relazione-giurata-ex-art.-24-l.f

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista:Tribunale di Udine, 18 maggio 2012 https://www.unijuris.it/node/1464 e Tribunale di Padova, 04 aprile 2023  https://www.unijuris.it/node/6998].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: