Corte di Cassazione (31590/2023) – Decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore: criteri di applicazione dell'imposta di registro.

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Data di riferimento: 
14/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 14 novembre 2023, n. 31590 – Pres. Oronzo De Masi, Rel. Milena Balsamo.

Concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore – Decreto di omologazione – Imposta di registro – Criteri di applicazione – Tassazione  in misura proporzionale  dei beni e dei diritti trasferiti, costituenti l'attivo fallimentare – Esclusione delle passività dalla base imponibile.

Il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale e al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti ai sensi della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) di detto articolo. Stante poi che acquisto dell'attivo e accollo dei debiti sono strettamente connessi e ciascuno non può essere considerato autonoma espressione di capacità contributiva, è giocoforza concludere, in virtù e in applicazione dell'art. 21, comma 3, T.U.B. che l'accollo del passivo non può formare oggetto di tassazione e va escluso dalla base imponibile, onde conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli assets  costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, e ciò anche in assenza di trasferimento di beni mobili o immobili, dovendo tenersi conto degli "effetti" dell'atto, piuttosto che del relativo "titolo". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[In conclusione vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto: a) "al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. a), con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 21, comma 3"; b) "in applicazione del cit. art. 21, comma 3, l'accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base imponibile"; c)" l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione"].

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2383

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 maggio 2021, n. 11925  https://www.unijuris.it/node/5645].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: