Corte di Cassazione (31107/2023) – Condizioni per l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 124 l.fall. nel concordato fallimentare.
Cass., Sez. 1, 8 novembre 2023, n. 31107, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo
Limitabilità soggettiva ex art. 124 l.fall. degli impegni assunti dal proponente nel concordato fallimentare – Natura di preclusione processuale – Esecutività dello stato passivo – Necessità - Distinzione fra creditori chirografari e non - Irrilevanza – Esclusione – Confliggenza con il terzo comma dell’art. 124 l.fall. – Insussistenza.
In tema di concordato fallimentare, la previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 124 L. fall., secondo la quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale che opera a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, senza che rilevi la distinzione fra creditori chirografari e non; detta previsione non confligge con il precetto dettato dal terzo comma della medesima disposizione. Massima ufficiale.