Tribunale di Mantova - Concordato preventivo in continuità indiretta assicurata mediante cessione a terzi dell'azienda: ipotesi di non omologabilità laddove non si sia raggiunta la maggioranza prevista dell'art. 109, comma 5, C.C.

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Data di riferimento: 
14/03/2024

Tribunale di Mantova, Ufficio procedure concorsuali, 14 marzo 2024 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Francesca Arrigoni.

Concordato in continuità indiretta – Istanza di omologazione - Procedura competitiva - Intervenuta cessione a terzi dell'azienda dell'istante – Mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 109, quinto comma, C.C.I. - Inapplicabilità dell'alternativa della ristrutturazione trasversale – Fondamento.

Stante che, al fine dell'omologazione di un concordato in continuità diretta o indiretta, anche laddove non si sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109, comma 5, C.C.I. per non avere votato favorevolmente la totalità delle classi come previste, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, C.C.I., risulta ciò nonostante sufficiente (ristrutturazione trasversale dei debiti c.d. cross class cram down) che abbia votato favorevolmente anche una sola classe di creditori “che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”, il che può avvenire sia mediante l’attribuzione ai creditori anche dei flussi attivi (almeno in parte) derivanti dalla continuità diretta, sia, nella continuità indiretta, dalla attribuzione ad essi anche dei flussi attivi derivanti, ad esempio, dall’incasso dei canoni di affitto dell’azienda di titolarità del soggetto proponente il concordato, si deve ritenere che, in un caso (come quello di specie) in cui la continuità indiretta abbia avuto luogo mediante cessione a terzi tramite procedura competitiva nel corso del giudizio di omologazione dell'azienda di cui la società istante era titolare, dal momento che le vicende economiche dell’impresa cessionaria dell’azienda che prosegue la propria attività sono del tutto indifferenti rispetto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori della classe “svantaggiata o“maltrattata”, non vi sia ragione, pur non sussistendo in generale alcuna differenza tra continuità diretta e indiretta ai fini dell'applicabilità del cross class cram down, non esistendo un “surplus” concordatario da distribuire, per derogare alle “ordinarie” regole di approvazione del concordato fissate dall'art. 109 C.C.I., onde, ove la maggioranza necessaria prevista da detto articolo non risulti essere stata raggiunta, l'omologazione di un concordato di quel tipo non può aver luogo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-mantova-14-marzo-2024-pres-gibelli-est-bernardi

[con riferimento al presupposto perché un concordato possa considerarsi in continuità, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2023, n. 17092 https://www.unijuris.it/node/7093 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016; in tema di rispetto del requisito ex art. 112, comma 2, lettera d) C.C.I.: Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6979 e Tribunale di Roma, 24 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7377].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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