Art. 258 - Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci., istruttoria prefallimentare

Corte di Cassazione (27404/2024) – Il fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. richiede che l'attività gestita dall'imprenditore individuale dichiarato fallito e quella della società occulta siano coincidenti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27404 – Pres. Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento di imprenditore individuale – Successivo accertamento del suo aver fatto parte di una società occulta – Dichiarazione di fallimento in estensione di quella ex art 147, quinto comma, L.F. - Coincidenza dell'attività esercitata - Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
22/10/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Verona – Il fallimento in estensione da pronunciarsi, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, con riferimento ad un fallimento dichiarato prima del 15/7/2022 si deve considerare disciplinato dall'art. 147 L.F.

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 02 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Silvia Rizzuto.

Fallimento di società dichiarato prima del 15/7/2022 – Esistenza di una società di fatto di cui risultava  aver fatto parte - Pronuncia dopo tale data del fallimento in estensione della società e dei soci di fatto – Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 147 L.F. - Fo ndamento.

Data di riferimento: 
02/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]