Art. 258 - Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci., Art. 15. - Procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione (27404/2024) – Il fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. richiede che l'attività gestita dall'imprenditore individuale dichiarato fallito e quella della società occulta siano coincidenti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27404 – Pres. Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento di imprenditore individuale – Successivo accertamento del suo aver fatto parte di una società occulta – Dichiarazione di fallimento in estensione di quella ex art 147, quinto comma, L.F. - Coincidenza dell'attività esercitata - Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
22/10/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]