Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., compensazione

Tribunale di Reggio Emilia – Concordato preventivo proposto da un correntista che in precedenza aveva stipulato un contratto di anticipazione bancaria: esito della domanda di restituzione delle somme successivamente incassate dalla banca.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II civ.,20 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Gianluigi Morlini.

Anticipazioni su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo - Incasso della banca successiva al deposito della domanda - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista - Patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto -Stipula in sede di contratto – Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
20/01/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Massa - Mandato all'incasso di fatture conferito dal proponente un concordato ad una banca anteriormente alla domanda e riscossione successiva. Non compensabilità tra crediti e debiti reciproci.

Tribunale di Massa, Sez. Fall., 05 giugno 2018 – Pres. Paolo Puzone, Rel. Alessandro Pellegri, Giud. Domenico Provenzano.

Concordato preventivo – Proponente – Mandato all'incasso di crediti – Conferimento anteriore  alla procedura – Banca mandataria – Riscossine successiva – Compensazione – Inammissibilità – Lesione della  par condicio creditorum.

Data di riferimento: 
05/06/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]