Corte d'Appello di Torino – Contratto di anticipazione bancaria contro mandato all'incasso, con patto di compensazione: ammissione della correntista a concordato preventivo e diritto della banca a trattenere le somme successivamente riscosse.

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Data di riferimento: 
21/04/2023

Corte d'Appello di Torino, Sez. I civ., 21 aprile 2023 – Pres. Emanuela Germano Cortese, Cons. Rel. Tiziana Maccarone, Cons. Gian Andrea Morbelli.

Contratto di anticipazione bancaria in conto corrente contro mandato all'incasso – Clausola contenente un patto di compensazione – Avvenuta anticipazione di fatture e ricevute bancarie - Successiva ammissione della correntista a concordato preventivo – Pagamenti ottenuti dalla banca in corso di procedura –  Possibile effettuazione della c.d. “compensazione impropria” - Bilanciamento in conto delle poste attive e passive delle parti – Violazione della par condicio creditorum e del principio di cristallizzazione dei crediti – Esclusione. 

La stipula da parte di una banca di un contratto di anticipazione bancaria in conto corrente contro  mandato all'incasso contenente un clausola che prevede a suo favore un patto di compensazione (c.d. linee di credito autoliquidanti) consente all'istituto mandatario, qualora dopo la successiva ammissione della correntista alla procedura di concordato preventivo ottenga il pagamento da parte dei debitori di quella, alla scadenza, di fatture e ricevute bancaria dalla stessa banca anticipate alla cliente anteriormente all'avvio di quella procedura, di effettuare la c.d. “compensazione impropria”,  che sostanzialmente si risolve in una annotazione contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti come derivanti dallo stesso rapporto, con conseguente elisione in conto fino alla reciproca concorrenza delle partite di sogno opposto (vale a dire del debito della banca per la restituzione degli importi incassati con i crediti della stessa conseguenti ad operazioni regolate in conto corrente); ciò senza che operino le disposizioni che regolano la compensazione propria e gli artt. 169 e 56 L.F. che fanno appunto ad essa riferimento e senza che si verifichi pertanto alcuna violazione della par condicio creditorum, né del principio di cristallizzazione dei crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29637.pdf

[Cfr in questa rivista ulteriore giurisprudenza in materia: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=anticipazione+bancaria ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: