Tribunale di Reggio Emilia – Concordato preventivo proposto da un correntista che in precedenza aveva stipulato un contratto di anticipazione bancaria: esito della domanda di restituzione delle somme successivamente incassate dalla banca.

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Data di riferimento: 
20/01/2021

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II civ.,20 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Gianluigi Morlini.

Anticipazioni su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo - Incasso della banca successiva al deposito della domanda - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista - Patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto -Stipula in sede di contratto – Presupposto necessario.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono state compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare, qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo incassato dalla banca dopo la registrazione nel Registro delle imprese della sua domanda di ammissione [anche eventualmente formulata, come nello specifico, nella forma del ricorso prenotativo ex art. 161, sesto comma, L.F.], se la convenzione relativa all’anticipazione contenga, o meno, una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto) in quanto, solo in tale ipotesi, la banca  ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse dal terzo, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. Al riguardo, detto patto,  per essere opponibile, deve comunque avere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 169 e 45 L.F., data certa anteriore alla registrazione della domanda del correntista di ammissione al concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24795#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 01 settembre 2011 n. 17999 https://www.unijuris.it/node/1513].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: