Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., azione di responsabilità

Tribunale di Avellino - Concordato preventivo con continuità: il piano, al fine della determinazione dell'alternativa liquidatoria e del c.d. valore di liquidazione, deve contenere un riferimento alle azioni di responsabilità e di massa esperibili.

Tribunale di Avellino, Sez. I – Ufficio Procedure concorsuali, 27 marzo 2024 – Pres. Gaetano Guglielmo, Giudice delegato Pasquale Russolillo, Giud. Michela Palladino.

Concordato preventivo con continuità - Contenuto del piano . Necessario riferimento anche alle eventuali azioni di massa e di responsabilità che possono esperirsi – Finalità di consentire un adeguato raffronto con l'alternativa liquidatoria e di determinare il c.d. valore di liquidazione.

Data di riferimento: 
27/03/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (23659/2023) – La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori decorre, salvo che essi provino l'anteriore data di insorgenza dell'insufficienza patrimoniale, dalla dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2023, n. 23659 – Pres. Angelina Maria Perrino, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento - Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. – Proposizione dal parte del curatore -  Dies a quo di inizio della prescrizione – Coincidenza con la data di dichiarazione del fallimento – Presunzione “iuris tantum” - Prova contraria gravante sugli amministratori.

Data di riferimento: 
03/08/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]