Tribunale di Ancona – Il solo mancato pagamento di un credito, vieppiù laddove contestato, non giustifica che all'istanza proposta dal creditore faccia sempre seguito la dichiarazione di fallimento del soggetto che si affermi essere debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 12/05/2021 - 09:44Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 22 aprile 2021 – Pres. Rel. Giuliana Filippello, Giudici Sergio Casarella e Maria Letizia Mantovani.
Istanza per dichiarazione di fallimento – Credito contestato – Stato d'insolvenza - Non provata sussistenza – Mancanza di un presupposto necessario – Conseguente rigetto della domanda.
Data di riferimento:
22/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]