Tribunale di Rimini – Non può essere ammesso allo stato passivo il credito del professionista che, nella precedente sede concordataria, non abbia svolto, in sede di attestazione, ex art. 161, terzo comma, L.F., in modo adeguato il suo compito.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 05/11/2019 - 09:41Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 3 giugno 2019 - Pres. Francesca Miconi, Rel. Lorenzo Maria Lico, Giud. Silvia Rossi.
Procedura di concordato preventivo - Inadempienze commesse nella fase esecutiva - Dichiarazione di fallimento - Stato passivo - Credito dell'attestatore - Mancata ammissione - Attività professionale svolta in modo inadeguato - Professionista - Opposizione - Argomentazione addotta - Avvenuta approvazione e omologazione del concordato - Ragione non valida - Rigetto del ricorso.