Tribunale di Ancona – Concordato preventivo liquidatorio omologato di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili: non aggredibilità dei beni di entrambi fino ad esecuzione avvenuta o a revoca ex art. 186 L.F.

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Data di riferimento: 
25/01/2019

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 25 gennaio 2019 - Giud. Paola Ficosecco.

Società di persone soci illimitatamente responsabili – Proposta di concordato liquidatorio – Omologazione –  Efficacia obbligatoria - Creditori sociali – Azioni esecutive individuali – Inammissibilità.

Dopo l'omologazione  di un concordato preventivo liquidatorio, come proposto da una società di persone, con efficacia ex art. 184, secondo comma, L.F. nei confronti dei suoi soci illimitatamente rsponsabili, i beni della proponente e di quei soci non possono, ai sensi del primo comma di quella disposizione, essere aggrediti mediante esecuzione individuale dai creditori anteriori di entrambi  finchè il concordato non sia adempiuto, oppure non sia risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21216.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: