Art. 118 - Esecuzione del concordato., Art. 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Tribunale di La Spezia – Laddove risultino rispettate le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, C.C.I. un concordato in continuità può essere, anche in presenza di classi di creditori dissenzienti, omologato.

Tribunale di La Spezia, Sez. Civile, 29 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Diana Brusacà, Rel. Maria Grazia Barbuto, Giud. Tiziana Lottini.

Concordato preventivo in continuità diretta – Presenza di classi di creditori dissenzienti ma voto favorevole della maggioranza – Classi formate anche da creditori privilegiati falcidiati – Rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 112, secondo comma , C.C.I. - Possibile omologazione.

Data di riferimento: 
29/02/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Arezzo – Concordato misto che preveda una quota minima di soddisfazione dei creditori: inammissibilità che, una volta raggiuntala, lo si possa considerare eseguito se sussistano beni di cui sia possibile la liquidazione.

Tribunale di Arezzo, Sezione fallimentare, 11 settembre 2018 – Pres. Carlo Breggia, Rel. Antonio Picardi, Giud. Michela Grillo.

Concordato con continuità misto – Proposta – Creditori – Percentuale di soddisfazione -  Previsione di un minimo – Omologazione – Fase esecutiva - Raggiungimento della quota prevista – Beni ceduti ai creditori - Non intervenuta liquidazione – Debitore - Chiusura della procedura – Istanza di declaratoria – Inammissibilità – Tribunale – Rigetto e nomina di un liquidatore giudiziale - Prosecuzione. 

Data di riferimento: 
11/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]