Art. 118 - Esecuzione del concordato., Art. 177. - Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Corte di Cassazione (26560/2024) - Omologa del concordato preventivo: la decisione del giudice delegato è volta solo a consentire il calcolo delle maggioranze ma non determina un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 11 ottobre 2024, n. 26560 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Antonella Pellecchia.

Concordato preventivo – Avvenuta omologazione anche a seguito di opposizione e successivo reclamo – Accertamento dei crediti volto solo a consentire il calcolo delle maggioranze – Non formarsi di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti - Possibilità di addivenire ad un tale accertamento definitivo in fase di esecuzione.

Data di riferimento: 
11/10/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Arezzo – Concordato misto che preveda una quota minima di soddisfazione dei creditori: inammissibilità che, una volta raggiuntala, lo si possa considerare eseguito se sussistano beni di cui sia possibile la liquidazione.

Tribunale di Arezzo, Sezione fallimentare, 11 settembre 2018 – Pres. Carlo Breggia, Rel. Antonio Picardi, Giud. Michela Grillo.

Concordato con continuità misto – Proposta – Creditori – Percentuale di soddisfazione -  Previsione di un minimo – Omologazione – Fase esecutiva - Raggiungimento della quota prevista – Beni ceduti ai creditori - Non intervenuta liquidazione – Debitore - Chiusura della procedura – Istanza di declaratoria – Inammissibilità – Tribunale – Rigetto e nomina di un liquidatore giudiziale - Prosecuzione. 

Data di riferimento: 
11/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]