Tribunale di Milano - Concordato preventivo in continuità: presupposti perché risulti inaccoglibile l'opposizione di un creditore come proposta in ragione dell'asserita erronea indicazione del valore di liquidazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 04/11/2024 - 10:50Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 23 settembre 2024 (data del deposito del provvedimento) - Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Francesco Pipicelli.
Concordato preventivo in continuità – Valore di liquidazione – Opposizione di un creditore fondata sulla sua erronea indicazione – Presupposto perché non risulti accoglibile – Assenza di un pregiudizio nei di lui confronti.