Tribunale di Ancona – Accordo di composizione della crisi omologato: considerazioni in merito a cessazione di diritto degli effetti, revoca d'ufficio o risoluzione a richiesta dei creditori, conversione in procedura di liquidazione dei beni.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 03/05/2021 - 16:12Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 16 marzo 2021 – Giudice Delegato Maria Letizia Mantovani.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi o piano del consumatore omologati – Cessazione di diritto - Revoca d'ufficio o risoluzione su richiesta dei creditori – Produzione di tali effetti - Ipotesi previste.
Data di riferimento:
16/03/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]