Corte di Cassazione (22725/2019) Rigetto dell’opposizione alla sentenza di fallimento: le spese legali sostenute dal creditore istante, nella veste di litisconsorte necessario, non sono prededucibili, e non godono del privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 27/05/2020 - 10:26Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 settembre 2019, n. 22725 – Pres. Rosa Maria DI Virgilio, Rel. Rosario Caiazzo.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Rigetto e condanna del fallito alle spese - Stato passivo – Creditore istante per il fallimento – Giudizio ex art. 18 L.F. – Partecipazione in qualità di litisconsorte necessario - Spese sostenute nel corso dello stesso - Istanza di ammissione in prededuzione – Inaccoglibilità della richiesta – Spese non sostenute in funzione della procedura fallimentare.