Corte d'Appello di Milano – Inammissibilità della compensazione tra crediti anteriori e crediti sorti nel corso della procedura concordataria. Rispetto delle regole del concorso ed eccezioni possibili.
Corte d'Appello di Milano 23 febbraio 2016 – Pres. Marescotti, Est. Fiecconi.
Concordato preventivo – Compensazione tra crediti anteriori e crediti sorti nel corso della procedura – Deroga alla regola del concorso – Inammissibilità.
Concordato preventivo – Concorso necessario– Debiti prededucibili – Eccezione alla regola – Autorizzazione del giudice delegato – Necessità.
Nel concordato preventivo, la compensazione, a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 L.F., determina una deroga alla regola alla regola del concorso, da ritenersi ammissibile, in ragione del disposto degli artt. 167, 168 e 184 L.F., solamente laddove credito e controcredito siano entrambi sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale. Infatti, l’art. 167 L.F. comporta che il patrimonio dell’imprenditore in pendenza di concordato debba essere oggetto di un’oculata amministrazione per garantire il rispetto della “par condicio creditorum”; l’art. 168 L.F., nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto del pagamento, anche spontaneo, dei debiti anteriori ; l’art. 184 L.F., nel prevedere che il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa ammettersi l’ipotesi di un pagamento di un debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema di tutela dell’uguale diritto dei creditori di vedere soddisfatti i propri crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si sottraggono alla regola del concorso solo i debiti che, per loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumono carattere prededucibile, ma questo può avvenire soltanto per il tramite dell’autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall’art. 167 L.F.. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata.)
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