Tribunale di Terni - Istanza di fallimento e prededucibilità delle spese processuali.

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Data di riferimento: 
22/03/2012

Tribunale Terni, 22 marzo 2012.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa - Assistenza tecnica - Necessità - Spese sostenute dal creditore - Prededuzione con rango chirografario.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma della legge fallimentare (la quale ha sostanzialmente abrogato l'iniziativa d'ufficio e dettagliatamente procedimentalizzato la fase prefallimentare ex articolo 15, legge fallimentare, iscrivendola tra i procedimenti in camera di consiglio ed istituzionalizzando, con l'articolo 22, la pronuncia sulle spese e sulla responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c.) è risultato prevalente l'orientamento giurisprudenziale che esige la difesa tecnica ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Deve pertanto essere superato l'orientamento che negava l'ammissione al passivo delle spese processuali sostenute dal creditore nel corso dell'istruttoria fallimentare in ragione della facoltatività della nomina del difensore di fiducia, spese che, conseguentemente, sono da mettersi in prededuzione sia pur con collocazione chirografaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Vella

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: