Art. 51 - Impugnazioni., Tribunale di Avellino

Tribunale di Avellino - Liquidazione giudiziale: in caso di revoca della procedura le spese di giustizia non possono gravare sul debitore non responsabile ma sul creditore istante che ne abbia richiesto con colpa l'apertura.

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. Ufficio procedure concorsuali, 26 settembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Liquidazione giudiziale – Impugnazione – Revoca della sentenza di apertura di quella procedura – Spese di giustizia – Debitore non responsabile - Criteri da adottarsi perché non ricadano su di lui – Addebitabilità al creditore istante che risulti averne colpevolmente richiesto l'avvio di quella procedura – Modalità perché ciò avvenga.

Data di riferimento: 
26/09/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]