Corte di Cassazione (22604/2021) – Non va considerato prededucibile nel successivo fallimento il credito del professionista per l'attività svolta a favore del debitore per resistere in sede di procedimento di risoluzione del concordato.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 06/11/2021 - 09:54Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2021, n. 22604 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.
Concordato preventivo - Procedimento di risoluzione e dichiarazione di fallimento – Credito del professionista – Attività di resistenza svolta in quella sede a favore del debitore - Prededucibilità ex art. 111, comma 2, l.fall. – Esclusione – Difetto genetico o funzionale della causa concordataria - Contrasto con l'interesse della massa - Fondamento.