Art. 40 - Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale., priv

Corte di Cassazione (17962/2024) – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: il credito del professionista incaricato dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura minore, se non si sia aperta, non è prededucibile.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2024, n. 17962 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo - Professionista incaricato per l'accesso – Mancata ammissione alla procedura – Successivo e consecutivo fallimento – Credito del professionista che ha assistito il debitore – Non prededucibilità.

Data di riferimento: 
01/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]