Tribunale di Milano - Privilegio ICI - ammissibilità
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 03/06/2008 - 19:53Tribunale di Milano, 22 maggio 2008
Tribunale di Milano, 22 maggio 2008
Il fideiussore che abbia effettuato pagamenti parziali prima della dichiarazione di fallimento può insinuarsi al passivo per la somma pagata, ma sarà postergato al creditore fino all'integrale pagamento di questi (le quote di riparto del fideiussore saranno assegnate al creditore).
Tribunale di Milano, 3 marzo 2008
Il credito per IRAP (anteriore al Decreto Legge 159/2007) é assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 4° comma (e non primo comma) del codice civile.
Non vanno ammessi al passivo i crediti esattoriali per "diritti e spese di insinuazione" ostandovi il disposto di cui all'art. 101 L.F.
(Vedi anche in questo sito Corte di Cassazione 01.03.2010)
In caso di fallimento del contribuente, il concessionario non deve necessariamente emettere e notificare la cartella di pagamento, ma può presentare domanda di ammissione in base al ruolo.
Nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata al contribuente dopo la dichiarazione di fallimento non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi.
Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".
Tribunale di Milano 27 settembre 2007 - Pres. Grossi, Rel. Vitiello.
Fallimento - Previsione di insufficiente realizzo - Esclusione del procedimento di accertamento del passivo - Condizioni.