chiusura

Tribunale di Vicenza - Chiusura del fallimento e mancata interruzione del processo.

Tribunale di Vicenza, 2 marzo 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Chiusura - Processi pendenti - Effetti - Improcebilità - Sussistenza.

La chiusura del fallimento, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del processo pendente, determina l'inutilità dell'accertamento del diritto al concorso nei confronti della inesistente massa dei creditori e la dichiarazione di improcedibilità della relativa domanda per cessazione della materia del contendere. (gl) (riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
02/03/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Trieste - Esdebitazione per fallimenti chiusi al momento dell'entrata in vigore della novella del 2006: inammissibilità.

Corte d'Appello di Trieste 03.03.2008 - pres. est. Colarieti

L'istituto dell'esdebitazione é inapplicabile ai fallimenti già chiusi al momento dell'entrata in vigore della novella del 2006.

Data di riferimento: 
03/03/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bologna - Esdebitazione e inesigibilità di crediti tributari.

Tribunale Bologna, 29 marzo 2012 - Pres. Atzori - Est. Manuela Velotti.

Fallimento - Esdebitazione - Soddisfazione parziale di alcuni creditori - Obbligazione tributaria.

Nessuna specifica disposizione di legge esclude i crediti tributari dal novero dei crediti resi inesigibili dall'esdebitazione, la quale può essere concessa anche qualora vi siano crediti di tale natura tra quelli concorsuali. (Simone Trerè) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Simone Trerè

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Circolare del tribunale di Milano del 5.11.2008 in tema di adempimenti del curatore in fase di chiusura del fallimento

Con circolare del 5.11.2008 il Tribunale di Milano indica gli adempimenti del curatore fallimentare in sede di deposito dell'istanza di chiusura; dispone altresì che sia il curatore a precalcolare orientativamente la quota degli interessi maturandi per il periodo di mesi quattro successivi alla data di deposito del piano di riparto finale, quando si prevede che l'esecuzione del piano di riparto finale si protragga di oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte del Giudice Delegato.

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